Normativa Vigente

Si riportano i passaggi piรน rilevanti della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8
Riordino dellโ€™organizzazione turistica regionale.
(BUR n. 7 del 1 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dellโ€™11 aprile 2008)
CAPO V
Professioni Turistiche

Articolo 31
(Figure delle professioni turistiche)

1. รˆ guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere dโ€™arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. รˆ accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando lโ€™attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
Articolo 36
(Sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui allโ€™articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, รจ soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. [Omissis]
3. [Omissis]
4. [Omissis]
5. Chiunque per lโ€™espletamento dellโ€™attivitร  delle professioni turistiche di cui allโ€™articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, รจ soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.