Si riportano i passaggi piรน rilevanti della Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8
Riordino dellโorganizzazione turistica regionale.
(BUR n. 7 del 1 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dellโ11 aprile 2008)
CAPO V
Professioni Turistiche
Articolo 31
(Figure delle professioni turistiche)
1. ร guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere dโarte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. ร accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando lโattuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.
Articolo 36
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui allโarticolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, รจ soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
2. [Omissis]
3. [Omissis]
4. [Omissis]
5. Chiunque per lโespletamento dellโattivitร delle professioni turistiche di cui allโarticolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, รจ soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.